Questo è il primo di una serie di articoli con i quali cercheremo di fornire le informazioni minime per una corretta gestione fiscale dei contributi concessi dall’Unione Europea.
Iniziamo ad inquadrare dal punto di vista dei percettori i contributi concessi:
- Contributi concessi alle persone fisiche;
- Contributi concessi alle associazioni e/o enti non commerciali;
- Contributi concessi ad enti pubblici;
- Contributi concessi ad imprese sia esse in forma individuale che societaria.
In questo primo articolo voglio soffermarmi sul trattamento fiscale dei contributi concessi alle imprese sia individuali che costituite in forma societaria, ed in particolare, come vedremo in seguito, sulla tipologia dei contributi in conto esercizio.
I contributi concessi alle imprese possono essere di natura diversa, in particolare, possiamo avere:
- Contributi in conto esercizio;
- Contributi in conto capitale;
- Contributo in conto impianti.
E’ necessario verificare in ogni bando e/o call emesso/a la tipologia di contributo previsto e quindi applicare il corretto trattamento fiscale corrispondente, tuttavia tutte e tre le tipologie contributive concorrono a formare il reddito d’impresa.
Per riconoscere la corretta natura del contributo concesso è necessario verificare:
- Se il contributo è concesso a copertura del fabbisogno gestionale dell’impresa, pertanto è erogato con lo scopo di ridurre i costi, questo è il caso dei contributi in conto esercizio;
- Se il contributo è concesso per finanziare un piano di investimento arricchendo patrimonialmente l’impresa, questo è il caso dei contributi in conto capitali;
- Se il contributo è concesso per finanziare l’acquisizione di uno specifico bene ammortizzabile, questo è il caso dei contributi in conto impianti.
Volendoci soffermare sul contributo in conto esercizio, il trattamento fiscale dello stesso per le imprese è quello di imputarlo al conto economico tra le voci di ricavo, in particolare:
- Se lo scopo è di ridurre i costi d’esercizio o di integrare i ricavi, va imputato tra gli “altri ricavi e proventi” del conto economico (Voce A5);
- Se lo scopo è di coprire interessi passivi di finanziamento, va imputato nella parte finanziaria del conto economico in diminuzione degli “interessi passivi” (Voce C17);
- Se lo scopo è di coprire oneri derivanti da eventi eccezionali, va imputato nella parte straordinaria del conto economico tra i “proventi straordinari” (Voce E20).
I contributi in conto esercizio vanno contabilizzati con il criterio della competenza, pertanto non si tiene conto dell’effettivo incasso, bensì è individuato nel periodo di imposta in cui l’impresa beneficiaria ha avuto certezza dell’ammontare liquidato in base al provvedimento o alla delibera dell’ente erogatore.
Un esempio di contributo in conto esercizio concesso dalla Unione Europea per mezzo di forme di finanziamento diretto è rappresentato dal contributo previsto fino ad € 50.000,00 per la redazione di un “Proof-of-concept” sottoforma di business plan nella fase 1 di ca 10 pagg. previsto dallo strumento “PMI” presente in 2 dei 3 pilastri del Programma “Horizon 2020. Il contributo in conto esercizio può essere anche individuato in forme di finanziamento indiretto della Unione Europea, un esempio ne è il contributo erogato per il primo anno di attività dal bando “Microcredito/MicroPrestito” della Regione Puglia.
Per il momento possiamo fermarci qui, nel prossimo articolo affronteremo il trattamento fiscale dei contributi in conto capitale.
a cura di Dott. Giovanni Difino
